FINMA ha autorizzato un fondo di diritto svizzero destinato anche agli investitori retail che investirà direttamente in Bitcoin. L’autorità ha concesso al veicolo un’esenzione dai requisiti di diversificazione normalmente applicabili, motivandola con la lunga storia di negoziazione del Bitcoin e con volumi di scambio che, secondo FINMA, risultano particolarmente elevati rispetto ad altre cripto-attività.
Il fondo rientra nella categoria svizzera degli altri fondi per investimenti alternativi con rischi particolari. È un passaggio distinto dalla presenza di prodotti legati al Bitcoin già noti sul mercato svizzero: SIX descrive infatti i propri ETP come titoli di debito garantiti da collateral, ossia da attività poste a garanzia, e non come fondi d’investimento collettivo. Un fondo che detiene direttamente Bitcoin e un titolo di debito il cui valore è collegato alla criptovaluta possono offrire un’esposizione economica simile, ma hanno strutture giuridiche differenti.
L’esenzione dalla diversificazione è il nucleo della decisione. In un fondo diversificato il patrimonio viene distribuito tra più attività o emittenti; un veicolo concentrato sul solo Bitcoin resta invece esposto all’andamento di un unico asset. FINMA non presenta questa eccezione come una riduzione del rischio di mercato: ha avvertito che anche un investimento effettuato attraverso un fondo approvato può perdere una parte consistente del proprio valore per le forti oscillazioni del prezzo del Bitcoin.
L’autorizzazione, inoltre, non chiarisce ancora alcuni aspetti pratici essenziali. FINMA non ha indicato il nome dell’emittente, le commissioni né la data di avvio delle negoziazioni. Non è quindi possibile stabilire quando il prodotto sarà concretamente accessibile, quale sarà il suo costo o quali caratteristiche avrà la sua operatività. L’autorità ha aggiunto che altri operatori hanno presentato o annunciato richieste per ETF su Bitcoin, senza comunicare ulteriori approvazioni.
Un altro punto riguarda la custodia. FINMA ha richiamato le proprie linee guida, secondo cui gli istituti sottoposti a vigilanza devono disporre di competenze tecniche, infrastrutture solide e fornitori adeguatamente monitorati. Se la custodia viene affidata a un soggetto esterno, l’istituto autorizzato resta responsabile del servizio. Le regole richiedono inoltre che le cripto-attività dei clienti siano escluse dalla massa fallimentare del custode. Questa separazione punta a distinguere gli asset dei clienti dal patrimonio dell’operatore in caso di insolvenza, ma non protegge dalle variazioni di valore del Bitcoin.
FINMA ha infine ricordato agli istituti vigilati che offrono strumenti collegati alle cripto-attività gli obblighi previsti dalla legge svizzera sui servizi finanziari, la FinSA. Le informazioni su volatilità e possibili perdite devono essere chiare; nei casi previsti, gli intermediari devono prestare attenzione anche alle verifiche di appropriatezza o adeguatezza. La documentazione del fondo dovrà quindi rendere evidenti i rischi dell’investimento.
La decisione definisce un perimetro regolato per un fondo svizzero concentrato direttamente in Bitcoin, ma non modifica la natura dell’esposizione sottostante. La struttura del prodotto, le regole di custodia e gli obblighi informativi possono incidere sul modo in cui l’investimento viene organizzato e distribuito. Il rischio legato al prezzo del Bitcoin, invece, resta in capo a chi acquista il fondo.